Le nullità c.d. “di protezione” nei contratti di investimento monofirma

In giurisprudenza si è posto un acceso dibattito in relazione alle nullità c.d. “di protezione” dei contratti di investimento monofirma, ovverosia sottoscritti dal solo cliente e non anche dall’intermediario. 

Come è noto, a differenza della nullità dei contratti ex art. 1418 c.c., le nullità speciali di protezione si caratterizzano per la loro relatività e, dunque, per la loro idoneità ad essere azionate soltanto da parte di determinati soggetti. In tal senso, sarà il contraente protetto a valutare l’opportunità e la convenienza di impugnare il regolamento contrattuale. 

In questo contesto si inserisce l’art. 23 del d.lgs. 58/1998 (c.d. T.U.F.), che impone la forma scritta dei contratti finanziari di investimento a pena di nullità, da farsi valere dal solo cliente. 

Alla luce del dettato normativo sopra richiamato, si tratta di comprendere se i contratti-quadro monofirma possano considerarsi validi e conformi ai requisiti formali.

A risolvere il contrasto tra l’impostazione maggioritaria, secondo cui la sottoscrizione dell’intermediario è requisito di forma ad substantiam, in quanto idonea ad assicurare una tutela piena ed effettiva del cliente, e l’impostazione minoritaria, per cui il requisito della forma scritta può ritenersi soddisfatto anche dalla sottoscrizione del solo cliente, in quanto finalizzato a garantire una corretta informazione allo stesso, è intervenuta una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., 16 gennaio 2018, n. 898), confermata da successive sentenze gemelle (Cass. civ., S.U., 18 gennaio 2018, n. 1200; Cass. Civ., S.U., 23 gennaio 2018, n. 1653). Sul punto, il Supremo Consesso ha aderito all’impostazione minoritaria, dando rilievo al concetto di “forma informativa”. In tal senso, la forma prescritta dalla legge ha la finalità di garantire che il contraente debole, quindi l’investitore, sia effettivamente consapevole dell’operazione che verrà compiuta. Di conseguenza, il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento è rispettato qualora sia redatto il contratto in forma scritta, con apposita sottoscrizione del cliente, al quale ne dovrà essere consegnata una copia. Al contrario, ai fini della validità del contratto, non occorrerà la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso si può desumere dai comportamenti concludenti del medesimo.

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