Contributi a fondo perduto

DIRITTO TRIBUTARIO

Contributi a fondo perduto imprese e partite iva: al via le domande su sito dell’AdE

A partire dalla data di ieri, e fino al 13 agosto p.v., collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è possibile presentare la domanda volta all’ottenimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del cd. “Decreto Rilancio”.

Il beneficio è destinato a titolari di impresa, partite Iva e ai titolari di reddito agrario che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza.

Tra i vari soggetti esclusi dal beneficio economico, ad oggi, vi sono i professionisti, sia quelli ordinistici che quelli appartenenti alle professioni non regolamentate, così come il lavoratori dello spettacolo.

Per quanto riguarda l’importo del contributo, la norma prevede che sia determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e quello del fatturato di aprile 2019, ovvero:

-20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000€;

-15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100.000€ e 400.000€;

-10% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000€ e 5.000.000€.

L’emolumento, una volta erogato, non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e, in ogni caso, non sarà di importo inferiore ad 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

Attenzione però, prima di inoltrare la domanda volta ad ottenere il contributo occorre essere certi di averne diritto (cosa certo non semplice, data la diffusa normazione degli ultimi mesi, peraltro ancora suscettibile di modifiche in parlamento) in quanto i controlli veri e propri saranno eseguiti solo dopo l’erogazione dell’importo in favore richiedente.

In sostanza, prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. In virtù di questa prima verifica il richiedente potrà essere ammesso o meno al beneficio.

Nel primo caso, successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia procederà ad un ulteriore e più approfondito controllo dei dati dichiarati anche facendo riferimento alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Ulteriori controlli saranno inoltre effettuati per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Qualora dalla predetta attività di controllo emerga che il contributo percepito sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia procederà alle attività di recupero irrogando le seguenti sanzioni:

-dal 100 % al 200% del contributo erogato (per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata);

-la reclusione da 6 mesi a 3 anni;

-la reclusione da 2 a 6 anni e la confisca di beni e denaro prevista all’art. 322-ter del Codice Penale, nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta.

m.disalvo@giantinigianfaldoni.it