Le regole fino al 31 dicembre per i contratti a termine ai tempi del Covid-19

Il decreto Agosto introduce importanti novità sul contratto a termine. Le nuove regole sono però temporanee e saranno valide fino a fine anno.

Il decreto Agosto interviene sul contratto a termine, allenta le limitazioni previste dal decreto Dignità su proroga e rinnovi, allo scopo di salvaguardare posti di lavoro messi a rischio dalla crisi economica innescata dall’emergenza Covid-19.  Infatti si è resa possibile la proroga dei contratti senza causale fino al 31 dicembre 2020, ad esclusione dei contratti degli agricoli e degli stagionali per i quali non vi è limite di proroga.

Secondo quanto stabilito due anni fa con il decreto Dignità, dopo i primi 12 mesi il contratto a termine può essere prorogato per 4 volte e solo in presenza di tre causali:

  • esigenze momentanee e di carattere oggettivo, estranee all’ordinaria attività;
  • impellenza di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze relative ad incrementi temporanei, di notevole entità ma non programmabili, dell’attività ordinaria.

In assenza di queste condizioni, non si può procedere alla proroga e, trascorsi i primi 12 mesi, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

L’articolo 8 del Decreto Agosto elimina temporaneamente la necessità di causali, consentendo ai datori di lavoro di rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le motivazioni. Il tutto fino al 31 dicembre 2020, poi si tornerà alla vecchia normativa.

Da sottolineare che sia la proroga che il rinnovo del contratto a termine sono consentiti entro i termini temporali previsti dalla legge. Dunque non sarà possibile superare, complessivamente, i 24 mesi di durata.

Il decreto Agosto fa marcia indietro su questo previsto dal decreto Rilancio. Parlando in parole povere, viene cancellata la norma che introduceva una proroga automatica obbligatoria dei contratti a termine per il periodo pari alla durata della sospensione dell’attività lavorativa per effetto dell’emergenza Covid-19. Una regola che non era per niente piaciuta alle imprese. L’abrogazione della norma non ha però effetti retroattivi. Dunque i contratti scaduti tra il 19 luglio (giorno in cui è entrato in vigore il decreto Rilancio) e il 14 agosto (data di entrata in vigore del decreto Agosto) saranno soggetti alla proroga automatica. I successivi invece potranno essere rinnovati o prorogati secondo le regole del Decreto Agosto.

v.iacopini@giantinigianfaldoni.it