Fideiussioni bancarie “omnibus”: profili di nullità?

Come noto, la Banca d’Italia (in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra Istituti creditizi) con il Provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 censurava i rischi di una applicazione in modo uniforme della modulistica ABI contenente le previsioni di cui agli artt. 2, 6, 8 rispettivamente relative alle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.

Il provvedimento della Banca d’Italia, in altri termini, accertaval’esistenza di un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza ex art. 2 della legge 10 ottobre 1990 n.287(c.d. Legge Antitrust), mediante cui venivano vietate le intese tra imprese che avessero per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.

Lo schema dell’ABI infatti era caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, in forza della quale il fideiussore garantiva il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria veniva prestata, ma anche di quelli che sarebbero derivati in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.

Ebbene, secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito andatosi a consolidare negli ultimi anni, la conformità allo schema ABI comporterebbe, a determinate condizioni, la nullità delle fideiussioni, secondo alcuni, totale, secondo altri, parziale.

Al fine di aderire all’uno piuttosto che all’altro orientamento, occorrerebbe tuttavia indagare nel singolo caso di specie e verificare se le clausole censurate costituissero o meno una marcata tutela del creditore avverso i rischi da inesigibilità dell’obbligazione principale ed accessoria in deroga a quanto previsto dagli artt. 1956 e 1957 c.c.

 Ad ogni modo, l’inclusione di simili pattuizioni nelle condizioni generali di contratto ( unilateralmente predisposte e destinate per loro natura a disciplinare in maniera uniforme quel tipo di rapporti negoziali) contenute in formulari predisposti dalla Banca per l’adesione generalizzata dei contraenti, indurrebbero a concludere che le parti non avrebbero stipulato il negozio senza tali clausole, perché specificamente funzionalizzate proprio al raggiungimento di un obiettivo negoziale (id est la stipula del contratto) condiviso da tutte le parti coinvolte.

A cura di Avv. Marco Bucciolini     mail: m.bucciolini@giantinigianfaldoni.it; bucciolinimarco@gmail.com