E se la band non si presenta al vostro matrimonio?

È risarcibile il “danno da matrimonio rovinato” per l’assenza ingiustificata del gruppo musicale

Con la sent. n. 5069/2021 il Giudice di Pace di Milano ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento contrattuale dell’impresa incaricata di fornire il servizio musicale per il matrimonio degli attori.

In particolare, il Giudice – una volta accertato che l’inadempimento non è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al convenuto – ha riconosciuto l’esistenza del c.d. danno da matrimonio rovinato nelle forme del danno morale, esistenziale, all’immagine e anche alla reputazione.

Nella motivazione della sentenza in commento si legge, infatti, che gli sposi hanno diritto di ottenere l’integrale ristoro del danno non patrimoniale subito, “soprattutto alla luce dell’importanza sociale riconosciuta alla cerimonia e all’interesse non patrimoniale sotteso al contratto di conferimento del servizio musicale per tale evento, diretto al soddisfacimento di diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 della Costituzione”.

Per ciò che concerne la quantificazione del danno subito dagli sposi, il giudice milanese ha affermato che si deve tenere conto del turbamento patito in un giorno – come quello delle nozze – unico e irripetibile, giungendo quindi a liquidarlo, con valutazione equitativa, in una somma pari a circa dieci volte il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio musicale poi non effettuato.

In una materia dove non sono molti i precedenti giurisprudenziali, il Giudice di Pace di Milano ha dunque sostenuto la tesi per cui l’interesse a fruire di servizi correttamente svolti nel giorno delle proprie nozze è un interesse riconducibile a diritti fondamentali della persona che, in quanto tali, sono costituzionalmente tutelati. Ne deriva che la lesione di detto interesse non patrimoniale è suscettibile di dar luogo – almeno secondo il giudice milanese – ad un cospicuo risarcimento.

Dott. Michael Costantini – Giantini Gianfaldoni Avvocati

m.costantini@giantinigianfaldoni.it