GREEN PASS OBBLIGATORIO NEL SETTORE PRIVATO

Da venerdì 15 ottobre per accedere al posto di lavoro si dovrà esibire la carta verde e le aziende sono chiamate a predisporre ed organizzare i necessari controlli

Il D.L. n.127 promulgato il 21 settembre sulla Gazzetta Ufficiale al suo art.9 septies obbliga, a decorrere dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, tutti i soggetti ad accedere sul luogo di lavoro previo valido possesso della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass). L’obbligo si estende a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Tali prescrizioni non trovano applicazione nei confronti dei soggetti esentati dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il datore di lavoro è tenuto a:

  • Inserire all’interno del regolamento aziendale il protocollo Covid-19, contenente tutte le modalità organizzative e operative introdotte ai fini di adempiere agli obblighi citati nei punti precedenti.
  • Controllare il rispetto delle prescrizioni introdotte con il decreto sopra citato.
  • Definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
  • Individuare con atto formale i soggetti incaricati, dietro volontaria adesione, dell’accertamento delle violazioni degli obblighi citati.
  • Individuare e comunicare il comportamento che dovranno tenere i soggetti esenti dall’obbligo di presentazione del greenpass, e in possesso di un certificato medico che evidenzi l’esenzione.
  • Comunicare le conseguenze, per il caso di mancato possesso del green pass in corso di validità e quelle, anche di natura disciplinare, in caso di avvio della prestazione lavorativa all’interno dei locali aziendali da parte dei lavoratori sprovvisti di greenpass in corso di validità.
  • Predisporre, preventivamente all’avvio dei controlli, la lettera di nomina dei soggetti incaricati di effettuare la verifica del certificato verde Covid-19; 
  • Comunicare ai lavoratori, pur non essendovi obbligo, ma per ragioni di praticità organizzativa, l’avvio dei controlli, così che gli stessi siano messi in condizione di informare preventivamente l’ufficio del personale sul possesso della certificazione.
  • Il datore di lavoro che non controlli il rispetto delle regole sul greenpass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

I lavoratori: 

  • Nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, o comunque fino al 31 dicembre, data di cessazione degli obblighi in questione.
  • L’assenza ingiustificata fa caducare il diritto alla retribuzione, ma non quello alla conservazione del posto di lavoro, escludendo la possibilità di irrogare sanzioni disciplinari da parte del datore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza greenpass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio. 
  • In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, devono rendere la comunicazione di assenza di possesso del greenpass con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative; in difetto e dunque, qualora vengano trovati all’interno dei locali aziendali privi di greenpass in corso di validità, potrà essere avviato un procedimento disciplinare, oltre alla segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione di una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro.

Avv. Chiara Ceccarelli