Accordi verbali e strette di mano: quando valgono davvero

Nel linguaggio comune si sente spesso dire che “senza un contratto scritto non c’è nulla”. In realtà, il diritto civile italiano offre una risposta molto più articolata: non tutti gli accordi devono essere scritti per essere validi, ma non tutti gli accordi verbali sono facili da far valere. Capire la differenza è essenziale, soprattutto quando un’intesa informale diventa oggetto di conflitto.

Nel nostro ordinamento, il contratto si perfeziona quando vi è l’accordo delle parti, una causa lecita e un oggetto determinato o determinabile.

La forma scritta non è la regola generale, ma un’eccezione prevista solo per specifiche tipologie di contratti (ad esempio compravendite immobiliari, donazioni, costituzione di diritti reali). Di conseguenza, un accordo verbale può essere perfettamente valido.

Esistono tuttavia casi in cui la legge impone la forma scritta ad substantiam, cioè a pena di nullità.
Tra i più comuni la compravendita di immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti reali, le donazioni, alcuni contratti societari e tutti i patti che la legge richiede espressamente in forma scritta. In questi casi, la stretta di mano non produce effetti giuridici, anche se le parti erano pienamente d’accordo.

Il vero problema degli accordi verbali, allora, non è la validità, ma la prova.

Quando sorge una controversia, chi invoca l’accordo deve dimostrare, ad esempio, che l’intesa c’è stata, quali erano i contenuti, quali obblighi ne derivavano e in mancanza di un documento scritto, la prova può basarsi, ad esempio, su testimoni, email, messaggi, chat, comportamenti concludenti, documenti indiretti. Ma non sempre queste prove sono ammissibili o sufficienti. Per alcuni contratti di valore rilevante, la legge limita l’uso dei testimoni. In tali casi, la mancanza di un documento scritto può rendere di fatto impossibile dimostrare l’accordo, anche se realmente esistito.

È qui che molte “strette di mano” iniziano a perdere valore giuridico.

Talvolta non è necessario dimostrare l’accordo in modo diretto: l’esecuzione del contratto può costituire essa stessa prova dell’intesa. Pagamenti effettuati, prestazioni eseguite, consegne accettate possono dimostrare che un accordo esisteva, anche se non formalizzato. Tuttavia, anche in questi casi, i confini dell’accordo restano spesso incerti, con conseguenze sul piano del contenzioso.

L’accordo verbale può quindi diventare un rischio.

Affidarsi esclusivamente a intese informali può comportare incertezze sui contenuti dell’accordo; difficoltà probatorie; contenziosi lunghi e costosi; esiti imprevedibili. E questo vale soprattutto nei rapporti tra soci, tra imprenditori, nei rapporti professionali continuativi, persino nelle collaborazioni “di fiducia”.

Il contratto scritto non serve, dunque, solo a “difendersi in giudizio”, ma soprattutto a chiarire le aspettative delle parti, a prevenire fraintendimenti, a ridurre il rischio di conflitti, a stabilire regole prima che sorgano problemi. Anche in questo caso, prevenire è meglio che curare. Formalizzare un accordo non significa diffidare dell’altro, ma tutelare entrambi.

In conclusione, gli accordi verbali e le strette di mano possono valere, ma non sempre convengono. Nel diritto civile, ciò che non è scritto non è automaticamente nullo, ma è spesso più fragile.

 Valutare quando un’intesa informale è sufficiente e quando invece è necessario formalizzare è una scelta strategica, non burocratica. Predisporre un contratto può spesso costituire una soluzione ragionevole e sostenibile.

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