Quando le somme appartengono interamente all’eredità
La Cassazione civile, ordinanza n. 5009 del 5 marzo 2026, offre un importante chiarimento in tema di conti correnti cointestati e successione ereditaria, ribadendo i principi che regolano la presunzione di contitolarità e le modalità per superarla.
Il caso
Tizio chiede che le somme depositate su alcuni conti, cointestati al defunto fratello e alla sorella, vengano riconosciute come patrimonio ereditario. La sorella, cointestataria, si oppone e, in appello, sostiene che si tratti di una donazione ricevuta dal fratello defunto.
Sia in primo che in secondo grado il fratello Tizio ottiene pronunce favorevoli, quindi la sorella ricorre in Cassazione, ma la Suprema Corte conferma le decisioni e ribadisce alcuni principi fondamentali:
1. La presunzione di contitolarità è superabile
L’art. 1298, comma 2, cod. civ. stabilisce che in caso di conto corrente cointestato, ciascun intestatario è contitolare per parti uguali del saldo attivo. Si tratta però di una presunzione, che può essere superata con la prova che le somme versate fossero di pertinenza esclusiva di uno di essi.
2. Documentazione contabile e disparità patrimoniale come indizi
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto superata la presunzione analizzando la documentazione contabile acquisita e la disparità delle condizioni economiche tra i cointestatari: il defunto era titolare di un discreto patrimonio immobiliare, mentre la sorella era nullatenente. Questi elementi, nel loro complesso, hanno consentito di ritenere che le somme appartenessero interamente al defunto.
Perché è importante
Questa pronuncia è rilevante per tutti coloro che si trovano ad affrontare una successione ereditaria in presenza di conti correnti cointestati. La sentenza chiarisce che:
- La cointestazione non implica automaticamente una donazione o una liberalità;
- È possibile dimostrare che le somme appartengano interamente a uno dei cointestatari, anche attraverso indizi.
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